L’etichetta alimentare dell’olio extravergine di oliva
L’olio extra vergine di oliva è uno degli alimenti più normati nel panorama alimentare europeo sia per favorirne la commercializzazione e la qualità e sia per evitarne le contraffazioni.
Tra le indicazioni obbligatorie degli oli extra vergine e vergine di oliva la denominazione di vendita, la designazione dell’origine e la quantità, devono essere raggruppati nel campo visivo principale con i caratteri e il formato leggibili, indelebili e chiari conformi a quanto disposto dal Reg UE. 1169/2011.
Tra le informazioni obbligatorie contenute nell’etichetta dell’olio di oliva ci sono poi le modalità di conservazione degli oli e l’etichetta nutrizionale.
Passando alle informazioni facoltative, accanto alle indicazioni relative alle caratteristiche organolettiche ovvero alla percezione del fruttato, dell’amaro e del piccante potrebbero essere inseriti parametri importanti per la classificazione merceologica dell’olio alcuni dei quali indicativi di assenza di frodi. Questi parametri sono l’acidità, i perossidi, le cere e le costanti spettrofotometriche e devono, eventualmente il produttore decida in apporli, essere inseriti insieme nello stesso campo visivo. Altra informazione aggiuntiva è quella relativa alla campagna di raccolta delle olive.
Tale informazione può, però, figurare solo quando il 100% delle olive provenga dallo stesso raccolto. L’indicazione dell’anno di raccolta potrebbe rivelarsi molto utile per il consumatore per valutare l’effettivo TMC (tempo di preferibile consumo) attribuito all’olio dal produttore al momento dell’imbottigliamento.
Le classificazioni dell’olio di oliva
Da un punto di vista merceologico, in base all’acidità espressa in acido oleico che per l’olio extra vergine di oliva non deve essere superiore allo 0,8%, l’olio di oliva è così classificato:
Olio extra vergine di oliva: olio di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici;
Olio di oliva vergine: ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici;
Olio di oliva: composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini. In questo caso la dicitura sarà “olio contenente oli di oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive”;
Olio di sansa e di olive: contenente esclusivamente oli provenienti dal trattamento della sansa di oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive;
Olio lampante o non commestibile: un tempo usato per le lampade votive.
Cos’è un claim alimentare?
Sulle etichette di alcuni alimenti, alcune volte, troviamo inserite informazioni atte a promuovere e ad esaltare un aspetto peculiare perché di alto valore salutistico o nutrizionale. Queste informazioni, regolamentate da norme comunitarie e autorizzate dall’EFSA, si chiamano claims e non devono essere fuorvianti e devono essere comprensibili al consumatore attraverso un messaggio chiaro e non ambiguo.
Nel caso dell’olio extravergine di oliva, ad esempio, è frequente trovare esaltate le caratteristiche di prevenzione delle malattie cardiovascolari attraverso il seguente claim:
“Polifenoli nell’olio extra vergine di oliva. I polifenoli dell’olio di oliva contribuiscono alla protezione dei lipidi ematici dallo stress ossidativo dell’olio di oliva.”
Ultimo aggiornamento