La tutela degli olivi monumentali

Data:

7 Aprile 2022

Tempo di lettura:

4 min

La tutela degli ulivi monumentali

Esistono diverse misure che tutelano e proteggono le piante, che siano a carattere di monumentalità o meno.

Nel secondo caso, quello delle piantagioni che non rispondono a tale criterio la normativa è volta a preservare il potenziale produttivo nazionale; più interessante è il primo caso, in cui la tutela si estende al punto di vista paesaggistico, naturalistico, storico, culturale e identitario, per preservare l’inestimabile patrimonio olivicolo presente nel nostro paese.

La prima legge di tutela degli olivi monumentali è del 1939 e si chiama semplicemente “Protezione delle bellezze naturali”, e segna l’inizio di un percorso complesso, caratterizzato dalla sovrapposizione di norme statali, per lo più di ambito paesaggistico, e norme regionali, prodotte in linea con l’evolversi del concetto di autonomia legislativa delle Regioni stesse.

Proprio a livello regionale e provinciale, sulla spinta dei risultati del censimento realizzato dal Corpo Forestale dello Stato del 1982, vengono emanate leggi appositamente volte a promuovere la conoscenza, la protezione e la valorizzazione degli alberi monumentali, insieme all’inserimento di misure di protezione della flora, elementi cogenti alla tutela e corretta gestione di tali esemplari.

Tornando in epoca contemporanea il più importante passo avanti avviene con il D.Lgs. n. 63/2008 di modifica del D.Lgs. n. 42/2004, che aggiunge anche gli alberi monumentali alle cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica.

In questo modo gli alberi monumentali diventano beni paesaggistici a tutti gli effetti, entrati finalmente a far parte del patrimonio culturale nazionale, sottostando ai vincoli di protezione che ne derivano, e negli ultimi decenni sono sempre maggiori le iniziative di catalogazione da parte di diversi altri soggetti: molti enti territoriali, associazioni ambientaliste e singoli appassionati hanno prodotto numerosi cataloghi a livello locale, manifestando certamente un’accresciuta sensibilità nei confronti del particolare aspetto.

Nonostante i numerosi passi avanti in tal senso, rimaneva un problema di difficile risoluzione: la mancanza di uniformità tra norme e catalogazione delle specie tra il contesto nazionale e quelli regionali e provinciali, oltre alla mancanza di indicazioni univoche nella definizione di albero monumentale.

Le norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani

In quest’ottica nasce la legge del 14 gennaio 2013 n.10, “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, che all’art.7 detta le “disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale”.

In particolare i punti di interesse riguardano la definizione giuridica di albero monumentale applicabile a tutto il territorio nazionale, indicata dal comma 1.

Un secondo aspetto introdotto dalla legge 10/2013 riguarda l’individuazione dei principi e dei criteri per il censimento degli alberi monumentali e l’istituzione dell’elenco nazionale, definiti con Decreto interministeriale del 23/10/2014.

L’intero decreto è una miniera di informazioni e una fonte di chiarezza. Vale la pena in particolare soffermarsi su alcuni dei 13 articoli che lo compongono.

Il secondo disciplina l’“istituzione dell’elenco degli alberi monumentali di Italia” prevedendone la gestione centralizzata al Corpo Forestale dello Stato, generalmente costituito dagli elenchi regionali che a loro volta sono formati da quelli comunali redatti sulla base del censimento comunale, le cui regole, responsabilità e passaggi sono a loro volta stabilite dall’art. 7.

Il censimento viene comunque effettuato con il supporto del Corpo Forestale, come stabilito dall’art. 11, che delega all’Ente anche le attività di verifica dei dati censiti e quelle di censimento nel caso di Comuni inadempienti.

L’articolo 5 riporta i criteri per l’attribuzione del carattere di monumentalità, stabilendo per ogni albero in elenco criteri precisi e misurabili.

L’Articolo 6, al fine di uniformare la raccolta dei dati da inserire nell’elenco degli alberi monumentali, prevede la disposizione di una scheda di identificazione.

Ultima ma non meno importante l’attività di comunicazione e informazione alla cittadinanza, stabilita dall’art. 10, fondamentale per poter spiegare il valore e l’importanza del territorio.

Oggi inoltre, nei nuovi piani della Politica Agricola Comunitaria per il nuovo periodo di programmazione post 2020 è previsto un importante sostegno agli agricoltori che mantengono e valorizzano ulivi monumentali, segno della tradizione italiana che è agricola, paesaggistica e culturale. Un riconoscimento che rappresenta l’ennesimo segno di valore che viene dato a questo tratto distintivo della nostra cultura agroalimentare.

La possibilità di tutelare alberi e piantagioni di valore storico e naturalistico è quindi frutto di un lavoro intenso e protratto nel tempo, con radici salde nel passato e sguardo puntato al futuro.

Ultimo aggiornamento

11/04/2022, 14:53
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